Art. 360
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XII

Art. 360

375 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Nel Ministero delle finanze è istituito un magazzino centrale dei bollettari del lotto, affidato in gestione ad un ufficiale di ragioneria delle Intendenze di finanza. Altro ufficiale di ragioneria esercita le funzioni di controllore. Magazziniere e controllore, responsabili solidalmente dei bollettari ricevuti, presentano ogni bimestre alla ragioneria del Ministero il conto amministrativo e rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti alla fine di ogni esercizio o alla fine della propria gestione.
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