Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo XI
Art. 349
364 / 403In vigore dal 27 ago 1940
In base alle risultanze dei conti correnti la ragioneria stabilisce la riscossione totale effettiva di ciascuna ricevitoria durante l'esercizio e liquida l'aggio complessivo annuale, e nel caso di ricevitorie di oltre 50.000 lire di riscossione aventi aggregate collettorie, lo speciale compenso per esse stabilito dall' del presente regolamento.
La differenza tra l'aggio complessivo annuale liquidato come sopra e tutte le somme da detrarre come l'acconto d'aggio e le varie ritenute stabilite dalla legge costituisce un credito netto che è immediatamente contabilizzato a favore del ricevitore.
Uguale computo è fatto ad ogni fine di gestione del ricevitore qualunque ne sia il motivo, per il periodo dell'anno durante il quale ha esercitato la ricevitoria stessa.
Le liquidazioni d'aggio riepilogate, accertate esatte con la firma del direttore di ragioneria ed il visto dell'intendente, sono comunicate al Ministero affinché emetta i relativi mandati di pagamento.
Qualora si tratti di gestioni cessate nel corso dell'esercizio i crediti dei gestori saranno direttamente regolati dalle Intendenze mediante emissioni di ordini di rimborso e commutabili in vaglia del tesoro a favore dei creditori o dei loro eredi.
Compiuta la liquidazione degli aggi la ragioneria compila il prospetto delle medie triennali delle riscossioni e degli aggi per ogni ricevitoria e lo trasmette al Ministero delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-349