Art. 345
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XI

Art. 345

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In vigore dal 27 ago 1940
Pervenuti dalle ricevitorie gli spogli delle vincite di cui all' del presente regolamento, la ragioneria ne riassume subito le risultanze, per accertare a tutti gli effetti il complesso delle vincite verificatesi e per compilare il bollettino settimanale da inviarsi al Ministero delle finanze.
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