Art. 331
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo X

Art. 331

346 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Per eseguire, sulle matrici che devono rimanere nell'archivio segreto per novanta giorni, la liquidazione della riscossione e delle vincite pagate dai ricevitori, il delegato al servizio di verifica e riscontro procede, nell'archivio stesso ed alla presenza della commissione, ai confronti stabiliti dall' del presente regolamento.
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