Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo IX
Art. 323
338 / 403In vigore dal 27 ago 1940
I biglietti di lotterie straniere sequestrati nel Regno sono confiscati e gli eventuali premi spettano all'Erario che li devolverà a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
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