Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo IX
Art. 322
337 / 403In vigore dal 27 ago 1940
I gestori del lotto sono obbligati a denunziare agli organi della Polizia tributaria ed all'Intendenza di finanza tutte le violazioni alla legge sul lotto che vengono a loro cognizione. Nei casi di accertamento di scoperta di lotto clandestino su denunzia dei gestori del lotto potrà essere concesso, su proposta dell'Intendenza di finanza, un equo compenso, di cui la metà è devoluto al fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-322