Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo II
Art. 294
65 / 403In vigore dal 27 ago 1940
Quando ne sia stato autorizzato lo svincolo, le cauzioni prestate dai gestori del lotto vengono ridotte ad un quarto di quella stabilita dall' del presente regolamento.
Analogamente le nuove cauzioni - quando ne sia stato autorizzato l'esonero - saranno imposte nella misura di un quarto oppure nelle proporzioni ancora ridotte in relazione alla disposizione di cui alle lettere a) e b).
Quando il fondo di garanzia avesse raggiunto una somma superiore a quella delle cauzioni rimaste vincolate nella misura ridotta indicata nell'articolo precedente, l'amministrazione procederà al rimborso di tali cauzioni gradualmente nel modo seguente:
a) per metà di ogni cauzione quando il fondo di garanzia superasse di un quarto l'importo complessivo delle cauzioni;
b) per l'altra metà quando il fondo di garanzia superasse della metà l'importo complessivo delle cauzioni.
In seguito, poi, i gestori non saranno più tenuti a prestare cauzione.
Storico versioni
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