Art. 291
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo II

Art. 291

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In vigore dal 27 ago 1940
Le domande saranno dalle Intendenze rimesse al Ministero delle finanze che decide su conforme parere del consiglio di amministrazione del lotto. Le autorizzazioni di esonero dal prestare la cauzione e di svincolo di quella già prestata sono concessa con le modalità e condizioni previste negli articoli seguenti.
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