Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo VII›Capo I
Art. 286
324 / 403In vigore dal 27 ago 1940
La riduzione e lo svincolo delle cauzioni sono concessi con decreto del Ministro delle finanze, vistato alla Corte dei conti, su richiesta del cauzionante, in base alle proposte delle Intendenze, corredate dai documenti di rito.
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