Art. 283
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo VIICapo I

Art. 283

321 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Sarà fornita a ciascun ricevitore, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del giuoco a prezzo fisso dei diversi tipi di bollettari in relazione al presunto rispettivo consumo, pari a due volte e mezzo l'ammontare della cauzione effettivamente prestata e calcolata nei modi prescritti. Il ricevitore deve dar conto in qualsiasi momento della dotazione ricevuta, con l'esibizione dei bollettari non adoperati ed impiegati solo in parte, delle bollette vincenti pagate e del denaro ricavato dalle riscossioni, dedotto l'aggio provvisoriamente liquidato sulla riscossione dell'ultimo periodo estrazionale compiuto e dedotto l'ammontare delle bollette annullate unite alle matrici spedite all'intendenza.
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