Art. 272
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 272

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In vigore dal 27 ago 1940
Quando per tre anni consecutivi i ricevitori e gli aiuto-ricevitori serbano buona condotta le punizioni ad essi inflitte non hanno alcun effetto, nei riguardi della carriera, purchè non trattisi di sospensione dal servizio superiore a 6 mesi. Dopo cinque anni consecutivi di ottima condotta cessano di avere effetto nei riguardi della carriera anche le maggiori sanzioni.
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