Art. 27
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo IV

Art. 27

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In vigore dal 27 ago 1940
Le estrazioni sono fatte pubblicamente con l'intervento delle autorità menzionate nell' del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, nei giorni ed ore indicati nella tabella che ogni anno compilerà il Ministero delle finanze. Il tavolo che serve alla Commissione e l'urna destinata a contenere i numeri debbono essere disposti in modo che il pubblico possa vedere tutte le operazioni che precedono e accompagnano l'estrazione. I cartelli portanti i 90 numeri sono messi a destra dell'intendente di finanza. L'urna, collocata in modo da non impedire al pubblico la vista di tutte le operazioni che si compiono in palco, sarà collocata a sinistra del podestà e fra essa e il podestà gli astucci per i quali il funzionario delegato dall'intendente farà alla Commissione espressa dichiarazione del numero e del perfetto funzionamento di essi.
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