Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 265
303 / 403In vigore dal 14 apr 1988
Il dipendente sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso cautelarmente dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso ordine o mandato di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento dell'intendente.
L'intendente di finanza che ha notizia dell'emissione di un ordine o mandato di comparizione, o della convalida del fermo nei confronti di un ricevitore, aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio da lui dipendente, deve riferire immediatamente alla Direzione generale per le entrate speciali.
Fuori dai casi previsti dai due precedenti commi, il Ministro per le finanze può, per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare dal servizio del dipendente anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata ed il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione non percepita se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro 40 giorni dalla data in cui è stato notificato al dipendente il provvedimento di sospensione.
Al dipendente sospeso cautelarmente ed in seguito a provvedimento disciplinare, è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà della quota d'aggio minima garantita di cui all' del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, oltre, per i ricevitori, gli assegni per carichi di famiglia in misura non superiore alla metà della retribuzione di cui al precedente , e, per gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, gli assegni per carichi di famiglia.
L'assegno alimentare di cui al comma precedente non compete qualora la sospensione cautelare venga disposta a seguito di ordine o mandato di cattura.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 405 (in G.U. 1ª s.s. 13/4/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto"), nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura.
Le tue annotazioni
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