Art. 264
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 264

302 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Qualsiasi punizione deve essere annotata negli stati di servizio dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori. Le note debbono essere formulate in modo da tradurre sommariamente, ma esattamente, il contenuto del provvedimento nel fatto che vi diede causa e nell'applicazione della corrispondente sanzione punitiva. La trascrizione di esse sugli stati di servizio dovrà seguire immediatamente all'emissione del provvedimento.
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