Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 256
294 / 403In vigore dal 27 ago 1940
Il ritardo della promozione a ricevitore è applicabile da un minimo di un mese ad un massimo di un anno:
a) per recidiva in mancanze già punite con la censura o per maggiore gravità di talune di esse;
b) per incetta di giuoco fuori della ricevitoria o della collettoria;
e) per ingiustificata assenza dal servizio;
d) per non aver assunta la gestione temporanea di una ricevitoria conferita;
e) per contegno scorretto verso i superiori;
f) per insubordinazione.
Storico versioni
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