Art. 256
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 256

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In vigore dal 27 ago 1940
Il ritardo della promozione a ricevitore è applicabile da un minimo di un mese ad un massimo di un anno: a) per recidiva in mancanze già punite con la censura o per maggiore gravità di talune di esse; b) per incetta di giuoco fuori della ricevitoria o della collettoria; e) per ingiustificata assenza dal servizio; d) per non aver assunta la gestione temporanea di una ricevitoria conferita; e) per contegno scorretto verso i superiori; f) per insubordinazione.
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