Art. 255
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 255

293 / 403
In vigore dal 8 lug 1973
La censura è inflitta: a) quando l'aiuto-ricevitore sia recidivo in una mancanza per la quale gli sia stato applicato il massimo della multa; b) per ingerenza nel pagamento di vincite o per richiesta ed accettazione di mance; c) per vendita di biglietti così detti di storno oltre l'effettivo loro importo; d) per inframmettenza nella gestione di altre ricevitorie; e) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni; f) per lievi trasgressioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-255