Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 255
293 / 403In vigore dal 8 lug 1973
La censura è inflitta:
a) quando l'aiuto-ricevitore sia recidivo in una mancanza per la quale gli sia stato applicato il massimo della multa;
b) per ingerenza nel pagamento di vincite o per richiesta ed accettazione di mance;
c) per vendita di biglietti così detti di storno oltre l'effettivo loro importo;
d) per inframmettenza nella gestione di altre ricevitorie;
e) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni;
f) per lievi trasgressioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-255