Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 249
287 / 403In vigore dal 8 lug 1973
La censura è una dichiarazione di biasimo ed è inflitta:
a) quando il ricevitore sia recidivo in mancanza della stessa specie per la quale gli sia stato applicato il massimo della multa;
b) per irregolarità nel pagamento dello vincite e nella tenuta delle copie dei giuochi, quando sia da escludersi il dolo;
c) per vendita di biglietti così detti di storno oltre l'effettivo loro importo, o per richiesta od accettazione di mance;
d) per dispersione di bollettari, per ritardata consegna, per mancato arrivo del piego delle matrici od anche di una sola matrice, quando non dipendano da causa di forza maggiore e sia da escludersi il dolo, per uso di bollettari predisposti per estrazioni precedenti;
e) per tardiva od incompleta segnalazione del movimento del personale dipendente, o per assunzione di commessi avventizi senza autorizzazione dell'Intendenza;
f) per inframmettenza nella gestione di altre ricevitorie;
g) per lievi trasgressioni;
h) per mancata comunicazione all'Intendenza di procedimenti penali iniziati a carico del personale dipendente;
i) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-249