Art. 249
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 249

287 / 403
In vigore dal 8 lug 1973
La censura è una dichiarazione di biasimo ed è inflitta: a) quando il ricevitore sia recidivo in mancanza della stessa specie per la quale gli sia stato applicato il massimo della multa; b) per irregolarità nel pagamento dello vincite e nella tenuta delle copie dei giuochi, quando sia da escludersi il dolo; c) per vendita di biglietti così detti di storno oltre l'effettivo loro importo, o per richiesta od accettazione di mance; d) per dispersione di bollettari, per ritardata consegna, per mancato arrivo del piego delle matrici od anche di una sola matrice, quando non dipendano da causa di forza maggiore e sia da escludersi il dolo, per uso di bollettari predisposti per estrazioni precedenti; e) per tardiva od incompleta segnalazione del movimento del personale dipendente, o per assunzione di commessi avventizi senza autorizzazione dell'Intendenza; f) per inframmettenza nella gestione di altre ricevitorie; g) per lievi trasgressioni; h) per mancata comunicazione all'Intendenza di procedimenti penali iniziati a carico del personale dipendente; i) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni.

Le tue annotazioni

Pro

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