Art. 244
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XI

Art. 244

282 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
L'Amministrazione può provvedere all'arredamento delle ricevitorie poste nei capoluoghi di provincia e nelle altre città più importanti, prelevando le somme occorrenti dal Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto. I titolari di dette ricevitorie dovranno sull'acconto d'aggio loro spettante sugli incassi estrazionali dell'ultima settimana di ogni mese rilasciare la somma di L. 25, da versarsi al Fondo di previdenza per l'uso dei mobili forniti dall'Amministrazione di proprietà di essa. La manutenzione ordinaria del mobilio che dev'essere custodito da buon padre di famiglia, rimane a carico dei gestori. L'Intendenza di finanza della provincia vigilerà per l'adempimento di quanto sopra.
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