Art. 241
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XI

Art. 241

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In vigore dal 27 ago 1940
Quando l'Amministrazione del lotto ritenga conveniente nell'interesse del servizio di provvedete direttamente all'affitto del locale della ricevitoria nei capoluoghi di provincia, il contratto d'affitto viene stipulato dall'Intendente di finanza della provincia e le somme necessarie per il pagamento del canone convenuto si prelevano dal Fondo di Previdenza dei ricevitori del lotto.
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