Art. 238
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XI

Art. 238

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In vigore dal 5 apr 1970
I gestori delle ricevitorie del lotto, non più tardi del giorno di martedì di ogni settimana, come è prescritto all' della legge, debbono dare il conto della riscossione effettuata nella settimana precedente. Da tale conto deve risultare: a) l'ammontare della riscossione; b) la somma trattenuta per acconto d'aggio; 12a c) l'importo delle vincite pagate coi fondi della riscossione; d) l'importo delle bollette annullate. Essi versano poi l'eccedenza all'Ufficio postale con vaglia di servizio intestato alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale da unire al conto predetto; trasmettono in piego assicurato all'Intendenza di finanza tutta la documentazione con la richiesta dei nuovi bollettari. Le bollette vincenti pagate debbono essere racchiuse in una busta di prescrizione con due tabelle descrittive, una completa, l'altra portante solo le indicazioni delle estrazioni, dei tipi e numero progressivo dei bollettari cui appartengono le bollette pagate, del numero progressivo di queste e dei numeri vincenti di ciascuna bolletta.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 25 luglio 1940, n. 1077 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il conto di cui all'articolo 238 del regolamento, al posto della somma da versare, deve recare la dicitura: "Somma trattenuta per pagamento vincite, come da richiesta allegata"".

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Pro

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