Art. 231
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 231

269 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori possono chiedere ed ottenere dal Ministero di essere considerati assenti per giustificati motivi di famiglia sempre per il periodo massimo di un anno, che si calcola con il medesimo criterio stabilito nell' per l'assenza per causa d'infermità. Durante l'assenza per motivi di famiglia i ricevitori non hanno diritto all'aggio, nè possono conseguire alcuna promozione per un periodo doppio della durata della assenza col minimo di un anno. L'assenza per motivi di famiglia può essere dal Ministero negata o revocata.
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