Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo X
Art. 226
264 / 403In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori possono ottenere dall'Intendenza di finanza, su domanda, congedi che in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.
La durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese, con provvedimento ministeriale.
Durante il congedo il ricevitore è considerato in attività di servizio e conserva l'aggio di riscossione.
Storico versioni
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