Art. 226
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 226

264 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori possono ottenere dall'Intendenza di finanza, su domanda, congedi che in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno. La durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese, con provvedimento ministeriale. Durante il congedo il ricevitore è considerato in attività di servizio e conserva l'aggio di riscossione.
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