Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo X
Art. 224
262 / 403In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori dichiarati dimissionari su loro domanda, che ne facciano richiesta non oltre il termine di 3 anni dalla data dell'accettazione delle dimissioni o rinuncia alla ricevitoria, possono essere riammessi previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione del lotto, ma sono assegnati all'ultimo posto del ruolo dei ricevitori di 5ª classe con effetto dalla data della domanda.
Non possono comunque essere riammessi coloro che abbiano superato il 50° anno di età.
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