Art. 222
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 222

260 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Sono dispensati dal servizio i ricevitori e gli aiuto-ricevitori riconosciuti inabili per incapacità o per motivi di salute. La dispensa è, inoltre, decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio. La dispensa è deliberata dal Ministro previo parere del Consiglio d'amministrazione del lotto. Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie del ricevitore e dell'aiuto-ricevitore mediante visita medico-collegiale.
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