Art. 216
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 216

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In vigore dal 27 ago 1940
I gestori che intendano dimettersi, debbono presentare apposita dichiarazione all'Intendenza della provincia e sotto pena del risarcimento dei danni che possano altrimenti derivare alla pubblica finanza, sono tenuti a gestire la ricevitoria finché non siano accettate le dimissioni. Non è consentito ritirare le dimissioni, quando l'Amministrazione le abbia già accettate. Con l'accettazione delle dimissioni cessano i rapporti fra il gestore e l'Amministrazione.
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