Art. 205
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo VIII

Art. 205

243 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Il Consiglio deve radunarsi almeno una volta al mese. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di non meno di tre membri, compreso il presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il capo dei servizi del lotto e lotterie ha l'obbligo di sottoporre al Ministro, nel più breve termine, il verbale di ciascuna seduta del Consiglio. Il Ministro vi appone il visto, indicando eventualmente quale deliberazione non approvi.
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