Art. 204
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo VIII

Art. 204

242 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Il Consiglio di amministrazione del lotto, costituito presso il Ministero delle finanze, è chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti riguardanti: a) le nomine degli aiuto-ricevitori a ricevitori e le promozioni dei ricevitori a ricevitorie di maggior reddito; b) le sanzioni disciplinari a carico dei ricevitori importanti la sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, la revoca e la destituzione, e quelle a carico degli aiuto-ricevitori importanti la sospensione o la revoca; c) la dispensa dal servizio dei ricevitori o degli aiuto-ricevitori motivata da cause diverse da quelle riguardanti le sanzioni disciplinari; d) i trasferimenti da una ricevitoria ad un'altra; e) l'esame dei ricorsi dei ricevitori e degli aiuto-ricecevitori contro le note di qualifica assegnate dall'Intendente; f) la riammissione dei ricevitori dimissionari; g) la cancellazione dal ruolo degli aiuto-ricevitori per non aver assunto servizio; h) l'esonero e la riduzione delle cauzioni; i) qualsiasi altra questione che il capo dei servizi del lotto e lotterie ritiene opportuno di sottoporre al parere del Consiglio. Salvo per quanto riguarda il rappresentante del P.N.F., i membri del Consiglio debbono essere scelti tra i funzionari del Ministero addetti al servizio del lotto.
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