Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo VIII
Art. 204
242 / 403In vigore dal 27 ago 1940
Il Consiglio di amministrazione del lotto, costituito presso il Ministero delle finanze, è chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti riguardanti:
a) le nomine degli aiuto-ricevitori a ricevitori e le promozioni dei ricevitori a ricevitorie di maggior reddito;
b) le sanzioni disciplinari a carico dei ricevitori importanti la sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, la revoca e la destituzione, e quelle a carico degli aiuto-ricevitori importanti la sospensione o la revoca;
c) la dispensa dal servizio dei ricevitori o degli aiuto-ricevitori motivata da cause diverse da quelle riguardanti le sanzioni disciplinari;
d) i trasferimenti da una ricevitoria ad un'altra;
e) l'esame dei ricorsi dei ricevitori e degli aiuto-ricecevitori contro le note di qualifica assegnate dall'Intendente;
f) la riammissione dei ricevitori dimissionari;
g) la cancellazione dal ruolo degli aiuto-ricevitori per non aver assunto servizio;
h) l'esonero e la riduzione delle cauzioni;
i) qualsiasi altra questione che il capo dei servizi del lotto e lotterie ritiene opportuno di sottoporre al parere del Consiglio.
Salvo per quanto riguarda il rappresentante del P.N.F., i membri del Consiglio debbono essere scelti tra i funzionari del Ministero addetti al servizio del lotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-204