Art. 203
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo VII

Art. 203

241 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Qualsiasi comunicazione od istanza dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori all'Amministrazione centrale del lotto deve essere inoltrata per tramite dell'Intendenza di finanza della provincia. Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente al Ministero sono respinte.
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