Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo VII
Art. 203
241 / 403In vigore dal 27 ago 1940
Qualsiasi comunicazione od istanza dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori all'Amministrazione centrale del lotto deve essere inoltrata per tramite dell'Intendenza di finanza della provincia.
Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente al Ministero sono respinte.
Storico versioni
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