Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo VI
Art. 191
229 / 403In vigore dal 8 gen 1971
La retribuzione mensile lorda spettante agli aiuto ricevitori del lotto è pari a quella della qualifica iniziale prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, secondo i diversi parametri previsti per tale qualifica in relazione agli anni di permanenza in ciascuna classe di stipendio. Essa è ridotta rispettivamente a due terzi e alla metà, con arrotondamento all'eccesso di L. 100, quando la prestazione è limitata a quattro o a tre giorni la settimana.
La retribuzione di cui al comma precedente è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, senza demerito, anche da reggente.
La retribuzione è corrisposta, dopo l'ultima estrazione di ciascun mese, dai gestori del lotto agli aventi diritto in base ad appositi prospetti compilati dalla competente in tendenza di finanza. La spesa relativa viene dai gestori medesimi portata a discarico sul rendiconto settimanale di cui all' del regolamento sui servizi del lotto.
Agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitore, compete lo stesso trattamento economico ai sensi dell', ultimo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 40.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1947.
- La L. 4 febbraio 1958, n. 39 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 luglio 1956.
- La L. 4 febbraio 1958, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 luglio 1955.
- Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 753 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1965.
- Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 luglio 1970.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-191