Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo III
Art. 166
106 / 403In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori iscritti nel ruolo debbono prestare giuramento dinanzi all'intendente di finanza della provincia o al funzionario a ciò delegato, in presenza di due testimoni.
La formula del giuramento è la seguente:
«Giuro che sarò fedele al Re e Imperatore ed ai Suoi Reali e Imperiali Successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando il segreto d'ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego».
«Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio».
«Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re Imperatore e della Patria».
Del prestato giuramento deve essere redatto apposito verbale; l'originale conservato negli atti personali del ricevitore al quale ne viene consegnata una copia.
Storico versioni
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