Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo II
Art. 157
54 / 403In vigore dal 27 ago 1940
La gestione delle collettorie deve essere affidata agli aiuto-ricevitori del lotto. Quando non sia possibile affidare la gestione delle collettorie ad un aiuto-ricevitore, l'intendente di finanza può affidarne la gestione, su proposta del titolare della ricevitoria, cui la collettoria è aggregata, ad altra persona, con le preferenze stabilite dalle leggi in vigore, purchè idonea, maggiorenne, giuridicamente capace e di buona condotta morale e politica e che non abbia subito condanne penali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-157