Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo VI›Capo I
Art. 149
220 / 403In vigore dal 27 ago 1940
È in facoltà del Ministero delle Finanze d'istituire o sopprimere ricevitorie in relazione alle esigenze del servizio e ai fini dell'incremento del giuoco.
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