Art. 9
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo I

Art. 9

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In vigore dal 21 dic 1940
Presso ciascuna Scuola di ostetricia può essere istituito con mezzi forniti esclusivamente da Enti o da privati un Convitto destinato a raccogliere, con pagamento di una congrua retta, le allieve della Scuola stessa. All'uopo deve essere stipulata con gli enti e i privati che concorrano nella spesa o che assumano l'incarico della istituzione e funzionamento del convitto, apposita convenzione a cura della Scuola interessata o, quando trattisi di Scuola annessa a clinica universitaria, del rettore dell'Università.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-9