Art. 5
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo I

Art. 5

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In vigore dal 21 dic 1940
Il presidente del Consiglio d'amministrazione: ha la rappresentanza legale dell'Ente; predispone entro il mese di giugno il bilancio preventivo ed entro il mese di dicembre il rendiconto consuntivo; convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; adotta, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio d'amministrazione, sottoponendoli all'approvazione del medesimo nella prima riunione. Il presidente ed i membri del Consiglio d'amministrazione rispondono singolarmente, nonché in solido, delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi iscritti in bilancio e dei danni o comunque del pregiudizio che potessero derivare alla Scuola per dolo, negligenza od altra colpa grave oppure a causa di inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari.
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