Art. 4
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo I

Art. 4

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In vigore dal 21 dic 1940
Il Consiglio di amministrazione delle Scuole di ostetricia autonome: 1) delibera sul bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo; 2) delibera sulle spese straordinarie ed impreviste e sul modo con cui provvedervi; 3) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la tutela e l'incremento dei beni della Scuola; 4) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura; 5) delibera i provvedimenti relativi al personale di ogni categoria ferma restando l'osservanza delle norme stabilite in materia dalla legge e dal presente regolamento; 6) provvede, in conformità delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'assunzione del personale della Scuola. Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo debbono essere trasmessi, per conoscenza, al Ministero dell'educazione nazionale. Il bilancio preventivo deve essere trasmesso almeno un mese prima dell'inizio dell'anno finanziario.
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