Art. 36
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo V

Art. 36

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In vigore dal 21 dic 1940
Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e le sopratasse per esami annuali e di diploma, si pagano alla cassa dell'Università, per le Scuole annesse a Cliniche ostetrico-ginecologiche, e alla cassa della Scuola, per le altre Scuole. La tassa di diploma si paga con cartolina vaglia intestata al procuratore del registro della città dove ha sede la scuola. L'allieva può ripartire il pagamento della tassa di iscrizione e della sopratassa di esami in due rate uguali: la seconda rata deve essere pagata non più tardi del 31 marzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-36