Art. 34
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo V

Art. 34

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In vigore dal 21 dic 1940
I certificati, copie, estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica delle alunne debbono essere rilasciati in conformità delle leggi sul bollo. Nelle Scuole autonome debbono essere sottoscritti dal professore-direttore; in quelle annesse alla cliniche ostetriche e ginecologiche debbono essere conformi alle disposizioni vigenti per le Università.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-34