Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo V
Art. 32
32 / 41In vigore dal 21 dic 1940
Le Commissioni per gli esami annuali e per gli esami di diploma sono nominate dal rettore dell'Università cui la Scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta, su proposta della Facoltà medico-chirurgica.
Per gli esami annuali la Commissione è costituita del professore-direttore della Scuola che ne ha la presidenza, e di un professore ufficiale della Facoltà e di un libero docente o cultore della materia.
Per l'esame di diploma la Commissione è composta del professore-direttore della Scuola, che la presiede, di un professore o di un libero docente della Facoltà o cultore della materia, del medico provinciale e di un medico chirurgo scelto dalla Facoltà in una terna proposta dal Sindacato professionale medico e che sia specializzato in ostetricia e ginecologia.
Della Commissione per gli esami del 2° anno e di quella per gli esami di diploma deve far parte il professore ufficiale o un libero docente di pediatria.
Storico versioni
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