Art. 3
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo I

Art. 3

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In vigore dal 21 dic 1940
Il Consiglio di amministrazione delle Scuole di ostetricia autonome viene costituito, a norma dell' del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV. n. 2128, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale. I componenti del Consiglio di amministrazione designati da Enti durano in carica due anni scolastici e possono essere riconfermati. Il Consiglio di amministrazione può, previo parere del Consiglio di Stato, essere sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli. In caso di scioglimento, il governo amministrativo è affidato ad un commissario straordinario.
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