Art. 21
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo III

Art. 21

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In vigore dal 21 dic 1940
Nelle Scuole di ostetricia può inoltre essere tenuto, subordinatamente alle possibilità e alle esigenze del corso normale di studi, un corso di perfezionamento della durata di un intero anno scolastico per le ostetriche diplomate, previo parere della Facoltà di medicina e chirurgia ed autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, da concedersi anno per anno. Il numero delle ostetriche che possono essere ammesse al corso è fissato col manifesto che indice il corso. Le iscritte hanno insegnamenti particolari al letto delle gestanti e nelle sale da parto e possono fruire dell'internato nell'Istituto compatibilmente con le necessità dei turni delle allieve, coadiuvando le ostetriche assistenti secondo disposizioni impartite dal direttore. Alla fine del corso è rilasciato un diploma di perfezionamento alle iscritte che lo abbiano regolarmente frequentato e abbiano superato un esame clinico di esercitazioni dinanzi ad una Commissione nominata secondo le norme stabilite per l'esame di diploma di ostetricia.
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