Art. 20
Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo III

Art. 20

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In vigore dal 21 dic 1940
In tutte le Scuole di ostetricia possono essere tenuti durante l'anno scolastico dei brevi corsi pratici di aggiornamento soltanto per ostetriche diplomate, per metterle al corrente dei progressi in tema di assistenza al parto e al neonato e di profilassi delle infezioni. Alle ostetriche che abbiano frequentato detti corsi è rilasciato un attestato speciale, che viene firmato, oltre che dal professore-direttore della Scuola, dal direttore amministrativo della Università cui la Scuola è annessa o alla cui vigilanza è sottoposta.
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