Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 ott 1940
Il Regio istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale. L'Istituto è amministrato da un proprio Consiglio di amministrazione nel quale sono rappresentati il Ministero dell'educazione nazionale e gli Enti che concorrono al suo mantenimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-01;1378#art-2