Art. 42 · Modalità per la ripartizione
Capo III

Art. 42

Abrogato42 / 107

Modalità per la ripartizione

In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-25;954#art-42