Art. 9
Titolo I

Art. 9

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In vigore dal 6 ago 1940
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi dei gregari delle bande armate regolari ed irregolari formate od impiegate per esigenze militari e degli orfani od altri congiunti dei gregari stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-9