Art. 7
Titolo I

Art. 7

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In vigore dal 6 ago 1940
In materia di pensioni, gratificazioni e sussidi di cui agli è ammesso ricorso al Governatore, e, contro la decisione di questi, al Ministro per l'Africa Italiana. Il ricorso è trasmesso al Ministro pel tramite del Governatore generale Vice Re. Nel caso previsto dal secondo comma dell' contro le decisioni del Governatore generale della Libia è ammesso corso al Ministro per l'Africa Italiana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-7