Titolo I
Art. 7
7 / 22In vigore dal 6 ago 1940
In materia di pensioni, gratificazioni e sussidi di cui agli è ammesso ricorso al Governatore, e, contro la decisione di questi, al Ministro per l'Africa Italiana.
Il ricorso è trasmesso al Ministro pel tramite del Governatore generale Vice Re.
Nel caso previsto dal secondo comma dell' contro le decisioni del Governatore generale della Libia è ammesso corso al Ministro per l'Africa Italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-7