Art. 6
Titolo I

Art. 6

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In vigore dal 6 ago 1940
L'accertamento del diritto alla pensione, gratificazione o sussidio di cui agli articoli precedenti e l'emanazione del relativo decreto di concessione, sono di competenza dei Governi dell'Africa Orientale Italiana nei cui territori risiedono i militari o i loro congiunti, ed a carico dei quali grava la relativa spesa. Ove, però, il fatto che da luogo all'assegnazione del beneficio si verifichi durante il servizio in Libia di militari nativi dell'Africa Orientale Italiana, la spesa è a carico del bilancio del Governo della Libia, che provvede all'emanazione del decreto di concessione osservando anche nei confronti dei congiunti dei militari deceduti le norme dell'art. 81 dell'Ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608.
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