Art. 4
Titolo I

Art. 4

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In vigore dal 6 ago 1940
Indipendentemente dalla pensione agli orfani, al coniuge superstite od, in mancanza, agli ascendenti del militare deceduto nelle circostanze di cui all', è concesso, una volta tanto, un sussidio in misura non superiore a mesi sei della paga giornaliera percepita dal defunto, tenuto conto delle condizioni finanziarie degli interessati, del grado e dell'anzianità di servizio, nonché della condotta in servizio militare del defunto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-4