Titolo IV
Art. 19
19 / 22In vigore dal 6 ago 1940
Sono abrogati:
- in materia di pensioni e gratificazioni ai militari riformati e di sussidi ai congiunti di quelli deceduti gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 17 dicembre 1931-IX, n. 1786, gli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 dell'Ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, nonché ogni altra disposizione emanata con provvedimenti governatoriali.
Rimangono però ferme le concessioni previste dai citati articoli per gli eventi verificatisi anteriormente al 4 dicembre 1934-XIII:
- in materia di pensioni ordinarie e di gratificazioni di congedamento l'art. 81 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, sostituito dal R. decreto 18 marzo 1935-XIII, n. 496, e l'art. 99 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-19