Art. 18
Titolo III

Art. 18

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In vigore dal 6 ago 1940
Le rate di pensione non domandate entro due anni dal titolare o dal tutore nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La mancata riscossione della pensione per tre anni consecutivi fa decadere ogni diritto inerente alla pensione stessa. Il Governatore, però, con proprio decreto motivato, può riconoscere nell'uno o nell'altro caso, che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data di inizio di questi, reintegrando dalla data medesima i titolari nei loro diritti, salvo, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale che eventualmente si fosse in precedenza verificata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-18