Art. 13
Titolo II

Art. 13

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In vigore dal 6 ago 1940
La pensione o gratificazione, di cui agli , viene concessa dai Governatori, su proposta dei comandi delle truppe, a quei militari che se ne siano resi meritevoli per condotta, fedeltà e rendimento. Sono esclusi dalla concessione di pensione o gratificazione i licenziati e gli espulsi dal servizio a norma del regolamento di disciplina vigente per i militari stessi nonché i congedati per motivi disciplinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;874#art-13